L’11 giugno 2020 è entrato in vigore in Italia il provvedimento n.48 del Decreto Legislativo 10 giugno 2020 come attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Definizione di prestazione energetica di un edificio
Il decreto chiarisce la definizione di prestazione energetica di un edificio come la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.
Il Decreto Legislativo 48/2020
Con il nuovo decreto vengono assimilati nelle norme italiane (principalmente nel dlgs 192/2005) alcuni principi ed alcune novità della direttiva, con l’obiettivo di:
- migliorare le prestazioni energetiche degli edifici anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonchè edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti;
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- sostenere la diversificazione energetica;
- promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
- coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;
- conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;
- razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
- applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;
Il decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
- alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;
- all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;
- alla certificazione energetica degli edifici.
Nuovi requisiti per gli edifici
All’articolo 4 del decreto legislativo n. 192/2005, sono apportate dal dlgs 48/2020 alcune modifiche in merito ai requisiti degli edifici e delle unità immobiliari:
- in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica;
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo;
Quest’ultimo punto implica che tali sistemi di automazione e controllo dovranno essere in grado di:
- monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia;
- confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite di efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile dei servizi o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;
- consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere inter operabili con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.
Con un nuovo Decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere armonizzate, nonché aggiornate, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.