Gio, 25 Aprile 2019

Direttiva UE 2018/844 - Prestazione ed Efficienza Energetica degli Edifici

Direttiva (ue) 2018/844 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018

che modifica la direttiva 2010/31/UE (recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 4 giugno 2013) sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE (recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 4 luglio 2014, n. 102) sull’efficienza energetica.

Obiettivi della nuova direttiva:

  • rendere più efficaci le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine che dovranno avere obiettivi chiari e misurabili per un settore edile idealmente decarbonizzato e un parco di edifici NZEB al 2050
  • consolidare la componente finanziaria e promuovere investimenti privati per il recupero del patrimonio edilizio esistente
  • sostenere lo sviluppo delle infrastrutture per l’elettromobilità
  • innalzare le soglie per l’obbligo delle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, confidando nell’apporto dei sistemi automatici di monitoraggio e controllo
  • incoraggiare l’uso delle tecnologie informatiche per edifici efficienti per migliorare la trasparenza delle metodologie di calcolo della prestazione energetica definite dagli stati membri
  • accrescere il ruolo dei consumatori, informandoli e proteggendoli dalla povertà energetica
Principali modifiche affrontate dalla nuova Direttiva

1. Strategia di ristrutturazione a lungo termine

Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine è presentata in conformità dei relativi obblighi di pianificazione e comunicazione e comprende:

  1. una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla prevista percentuale di edifici ristrutturati nel 2020;
  2. l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi, in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, se possibile, delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;
  3. politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive, e a sostenere misure e ristrutturazioni mirate ed efficaci in termini di costi, ad esempio attraverso l’introduzione di un sistema facoltativo di “passaporto" di ristrutturazione degli edifici;
  4. una rassegna delle politiche e delle azioni rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, ai problemi derivanti dalla frammentazione degli incentivi e ai fallimenti del mercato, nonché una panoramica delle pertinenti azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica;
  5. politiche e azioni rivolte a tutti gli edifici pubblici;
  6. una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica; 
  7. una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, come quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell’aria.

Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95 % rispetto al 1990. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE.Per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi, gli Stati membri facilitano l’accesso a meccanismi appropriati per:

  1. aggregare i progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l’accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti;
  2. ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato;
  3. usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato;
  4. orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con la nota di un orientamento di Eurostat; 
  5. fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati “one- stop-shop", e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l’efficienza energetica.

2. Impianti tecnici per l’edilizia

Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione. I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore.

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3. Mobilità elettrica 

Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici.

Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, gli Stati membri assicurano nei seguenti casi l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici:

  1. il parcheggio è situato all’interno dell’edificio; 
  2. il parcheggio è adiacente all’edificio.

Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare l’installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e a superare eventuali ostacoli normativi, comprese procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione.

4. Indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza

Gli Stati membri provvedono affinché, quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, sia analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato che integra la presente direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

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5. Ispezione degli impianti di condizionamento dell’aria

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento o degli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti con una potenza nominale utile superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici. L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e del dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno termico dell’edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell’impianto di riscaldamento o dell’impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie. I sistemi tecnici per l’edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui sopra. In alternativa gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori di calore, ad altre modifiche dell’impianto di riscaldamento o dell’impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti e a soluzioni alternative, al fine di valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

6. Sistemi di automazione e controllo degli edifici

Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:

  1. monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia;
  2. confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile dei servizi o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e
  3. consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.
Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:
  1. la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;
  2. funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell’energia.
Termini e applicabilità

Entro 20 mesi dalla pubblicazione in GU gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme con specifiche disposizioni legislative, sviluppare piani nazionali a lungo termine a sostegno della riqualificazione efficiente degli edifici sia pubblici che privati, tali da garantire la diminuzione delle emissioni in UE dell’80-85% rispetto ai livelli del 1990. A questo proposito gli Stati membri sono tenuti a definire una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso, con tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050, misurabili e stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95% rispetto al 1990. Ricordiamo che oggi circa il 40% del consumo finale di energia nel Vecchio Continente dipende dalle costruzioni.

Definizioni utiliParco immobiliare decarbonizzato: il processo di cambiamento del rapporto carbonio-idrogeno nelle fonti di energia presenti in un insieme di edifici attuato per mezzo di politiche per la riduzione delle emissioni di CO2 o grazie alla conversione di attività che producono CO2, in attività che non ne producono o ne producono meno.
Edifici NZEB: Nearly Zero Energy Building. Edifici ad altissima prestazione energetica che minimizzano i consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando energia da fonti rinnovabili, elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, sistemi di ombreggiamento e garantendo un’idonea qualità dell’aria interna e un’adeguata illuminazione naturale in accordo con le caratteristiche architettoniche dell’edificio. Sistema tecnico per l’edilizia: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Sistema di automazione e controllo dell’edificio: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi.

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